INPS: pagamento delle pensioni di importo superiore a mille euro
venerdì 29 giugno 2012
Ecco i punti principali.
Conguagli una tantum
Nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei mille
euro NON devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a
titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle
limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni il cui
importo ordinario è inferiore a mille euro, anche nei casi in cui le
singole rate superino tale soglia per la concomitanza del pagamento di
arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd.
"quattordicesima").
Apertura conto corrente o libretto a mezzo delegato
Nell'eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di
importo superiore a mille euro non abbiano indicato, entro il termine
previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla riscossione
allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o
provvedimenti restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici
bancari o postali, i soggetti delegati alla riscossione possono, in
deroga alle norme vigenti, chiedere l'apertura di un conto corrente di
base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.
Fase transitoria
La legge 44/2012, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre
mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l'Istituto deve
continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato
effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in
contanti: i pagamenti disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle
Banche, che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio,
per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente
o libretto aperto dal pensionato.
In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all'Inps una volta decorso il termine del 30 settembre 2012. In ogni caso, l'Inps assicurerà il pagamento delle somme spettanti nel momento in cui gli interessati provvederanno all'apertura di un conto corrente o libretto. Si ricorda, infine, che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza, anche se non ancora titolare di conto o libretto.
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